statuto c.f.i.

CARP FISHING ITALIA

S T A T U T O A S S O C I A T I V O

 

ART. 1 Costituzione

ART. 2 Scopi

ART. 3 Logo

ART. 4 Organi

ART. 5 Soggetti

ART. 6 Iscrizioni Sedi Periferiche ed Associati

ART. 7 Cessazione della Sede Periferica e dell’Associato

ART. 8 Obblighi

ART. 9 Diritti/Doveri dei Soci

ART. 10 Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale

ART. 11 Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale

ART. 12 Segreteria

ART. 13 Consulta Nazionale

ART. 14 Tenuta Registri Contabili

ART. 15 Modifiche allo Statuto

ART. 16 Divieti

ART. 17 Scioglimento

 

ART. 1 - Costituzione

Carp Fishing Italia (da ora C.F.I. o CFI) è una Associazione che non persegue finalità di lucro. I proventi percepiti da C.F.I. non possono in nessun caso essere oggetto di elargizioni tra gli associati fatto salvo quanto previsto dalle delibere del Consiglio Direttivo per le necessità di sostentamento dell’associazione e delle proprie attività operative.

Possono essere affiliati a C.F.I. Associazioni che hanno il seguente oggetto:

a) la pratica della pesca sportiva con la tecnica del carpfishing nelle acque interne nazionali.

b) lo svolgimento di manifestazioni ecologiche atte al mantenimento, al ripristino e alla rivalutazione ambientale degli specchi d’acqua ove la propria tecnica di pesca si svolge.

c) la promozione d’attività di sorveglianza e controllo dei luoghi di pesca nel rispetto dell’ordinamento giuridico esistente.

d) la stipula di convenzioni e/o protocolli d’intesa e/o d’accordi gestionali e/o collaborazioni con Enti Pubblici e/o Privati volti ad una gestione ecosostenibile e compatibile con le finalità dell’associazione riportate in Statuto di cui è parte integrante il Codice Etico.

C.F.I. ha durata illimitata e si impegna a promuovere le attività di cui sopra in armonia e nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela ambientale, gestione patrimonio ittico facendo ferma opposizione ai comportamenti considerati eticamente non corretti promuovendo le attività miranti alla tutela dell’uguaglianza e delle pari opportunità tra gli associati.

ART. 2 - Scopi

C.F.I. è apolitico, indipendente ed ha lo scopo di promuovere e divulgare la pesca sportiva della carpa con la tecnica del carpfishing, la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, la tutela dell’ambiente naturale, l’organizzazione di stage promozionali, la promozione d’attività inerenti alla sorveglianza ed alla vigilanza degli ambienti acquatici ove possibile in collaborazione con altre associazioni e/o Enti preposti. C.F.I. promuove la costituzione di sedi periferiche locali e supporta le associazioni che hanno scopi di protezione dell’ambiente con particolare attenzione ai temi legati all’inquinamento. C.F.I. promuove e collabora alla formazione di norme e regolamenti per la gestione della pesca e del materiale ittico in ambito nazionale, regionale, provinciale e territoriale locale.

C.F.I. promuove il proprio codice etico tra i propri associati oltre che il rispetto delle normative in ambito di tutela ambientale. Per il raggiungimento dei propri scopi C.F.I. e/o le proprie sedi periferiche potranno gestire e condurre acque pubbliche e private in concessione o in proprietà, nonché gestire quei servizi che risultino necessari per lo svolgimento e sviluppo delle attività associative. C.F.I. promuove inoltre manifestazioni di pesca a livello nazionale ed internazionale in collaborazione con paritetiche strutture ed associazioni nazionali, e tramite le proprie sedi periferiche. Tali manifestazioni devono avere scopi benefici ed il ricavato, una volta coperte le eventuali spese organizzative, essere donato ad enti benefici o a questi assimilabili. La gestione operativa delle singole sedi e delle loro manifestazioni è demandata ad ogni singola sede periferica.

C.F.I. non svolge attività commerciale.

ART. 3 - Logo

C.F.I. ha come logo una carpa ed una boilie di colore marrone chiaro nella porzione superiore e tre strisce verticali a colori verdi, bianco e rosso simboleggianti la bandiera italiana nella porzione inferiore, il tutto racchiuso in un cerchio all’interno del quale è inscritta in nero la dicitura "Carp Fishing Italia".

ART. 4 - Organi

Sono Organi di C.F.I. i seguenti:

a) Assemblea degli associati

b) Il Consiglio Direttivo Nazionale o C.D.N.

c) Il / i Delegati Regionali se e quando previsti da delibera operativa del Consiglio Direttivo

d) Il Delegato provinciale se e quando previsto da delibera operativa del Consiglio Direttivo.

e) Il Presidente di Sede Periferica

a) Assemblea degli associati:

L’assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea è l’organo sovrano.

L’Assemblea ordinaria degli associati è convocata almeno una volta ogni anno ed entro il 31 maggio dal C.D.N.

Può essere convocata in via straordinaria in qualunque momento se è richiesta dal C.D.N. o da almeno un terzo dei Soci in regola con le quote sociali.

Le assemblee sono valide in prima convocazione, se presente più della metà dei soci; e in seconda convocazione per qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni 4 (quattro) anni l’assemblea ordinaria degli associati è chiamata ad eleggere con voto segreto, il Consiglio Direttivo Nazionale.

Qualsiasi convocazione dell’assemblea dovrà essere pubblicizzata con un apposito manifesto che dovrà restare affisso presso la sede di CFI e presso le sedi delle Affiliate a decorrere da 60 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Nel manifesto dovrà risultare la data e l’ora della convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni dovranno essere pubblicizzate con apposito manifesto che dovrà restare affisso presso la sede di CFI e presso le sedi delle affiliate per i 60 giorni successivi a quello della deliberazione stessa.

b) Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto liberamente dall’Assemblea degli associati.

Possono essere componenti del Consiglio Direttivo Nazionale solo gli associati di maggiore età con tessera valida. E’ composto da 7 (sette ) membri rieleggibili e resta in carica per 4 anni.

Alla prima riunione, convocata con raccomandata r/r dal Presidente di Seggio, sono eletti, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e del Segretario. Sono inoltre attribuiti incarichi specifici ai singoli consiglieri e distribuite le sedi periferiche oggetto di coordinamento. Durante il mandato, nel caso in cui vengono a mancare 2/3 o più del numero dei Consiglieri, il Presidente o il Consigliere più anziano in carica, possono indire un’Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. Il consigliere decade dalla carica in caso in cui non rinnovi la tessera associativa. Il Presidente potrà richiamare un consigliere, che senza alcuna giustificazione, non si presenti alle riunioni, attraverso richiamo scritto ed eventualmente sostituirlo, al secondo richiamo, con il primo dei non eletti alle ultime votazioni. Il C.D.N delibera a maggioranza assoluta,ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Ai consiglieri è dato mandato di coordinare le sedi affidategli con il supporto dei coordinatori regionali/provinciali ove previsti, oltre che a gestire le eventuali attività delegategli. Il Presidente è anche il rappresentante legale dell’associazione. ed in quest’opera in autonomia dei soci e dei coordinatori, svolge tutte le attività che si ritengono utili per l’associazione. In assenza della Presidenza, svolge i suoi compiti la Vice presidenza. Se per qualsiasi motivo la presidenza dovesse venire meno, il consiglio, su iniziativa di uno qualsiasi dei consiglieri, deve riunirsi in tempi brevi e provvedere ad una nuova nomina, o in alternativa convocare assemblea straordinaria dei Soci per nuove elezioni.

E’ riservata al CDN la determinazione della quota associativa annuale.

c) Il/i Delegato/i Regionali

Il C.D.N. ha facoltà di nominare in ogni tempo la figura del Delegato Regionale che riferisce direttamente al coordinatore nazionale di competenza o in sua assenza al Presidente di C.F.I.

Svolge attività di relazione tra le sedi periferiche regionali e può avere delega alla gestione dei rapporti tra l’associazione e i locali uffici pubblici competenti in materia di pesca, tutela ambientale, manifestazioni ecologiche e tutte le attività connesse agli scopi di C.F.I.

d) Il Delegato Provinciale

Il C.D.N. ha facoltà di nominare in ogni tempo la figura del Delegato Provinciale che riferisce direttamente al coordinatore nazionale di competenza o in sua assenza al Delegato Regionale.

Svolge attività di relazione tra l’associazione e i locali uffici pubblici competenti in materia di pesca, tutela ambientale, manifestazioni ecologiche e quant’altro connesso agli scopi di C.F.I.

e) Il presidente di sede periferica

Rappresenta legalmente la sede d’appartenenza nei confronti dei soci, degli enti terzi locali e nei confronti degli altri organi sociali. Svolge insieme al consiglio direttivo di sede tutte le attività organizzative di sede e ne verifica il corretto svolgimento.

ART. 5 - Soggetti

Sono soggetti di C.F.I.:

a) Le Sedi Periferiche,

b) gli Associati,

a) Sedi Periferiche

Sono Sedi Periferiche le Associazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Le sedi periferiche possono essere costituite su tutto il territorio nazionale da almeno 10 associati regolarmente iscritti.

E’ ammessa una sede periferica per Provincia salvo le Province in cui sia notoriamente presente un grande numero di carpisti. La costituzione di una nuova Sede è subordinata alla delibera del C.D.N. dopo presentazione di regolare domanda di costituzione completa del verbale di costituzione. Ogni Sede Periferica è libera di autofinanziarsi purchè nel rispetto delle norme statutarie potrà assumere come identificativo accessorio , oltre a quello assegnato dalla Sede Centrale ,un secondo nome a propria discrezione che non sia in contrasto con i principi etici e morali dell’Associazione. Ogni Sede Periferica avrà i seguenti compiti:

Rispettare le norme statutarie.

Mantenere i contatti con la Sede Centrale ed il coordinatore di zona per ogni forma di comunicazione o notizia.

Gestire l’organizzazione delle attività sociali e promozionali nella zona di competenza.

Le sedi periferiche di cui al precedente comma non hanno scopo di lucro ed assumono come proprio il presente statuto nei limiti e nelle competenze applicabili alla singola sede. Nel caso in cui differisca, lo statuto della sede periferica deve essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il mancato accoglimento della richiesta di costituzione di nuova sede periferica è sottoposto ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

b) Associati

Possono essere associati le persone fisiche di qualunque età.

Per essere associato è necessario presentare una richiesta scritta al CDN direttamente o tramite le associazioni affiliate in cui si dichiari di condividere lo scopo della Associazione.

L’ammissione dell’associato viene deliberata dal CDN. Il rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Hanno diritto di voto, in base al principio del voto singolo, solo gli associati maggiori di età.

Gli associati in possesso della attestazione di Guardia Giurata Particolare Volontaria possono ricoprire tale incarico previa comunicazione al CDN. Hanno il compito di vigilare e sorvegliare gli ambienti acquatici interni e costieri espletando attività di controllo sui corsi d’acqua, sui relativi territori limitrofi curando la salvaguardia del patrimonio ittico. Oneri e responsabilità per la formazione e il coordinamento delle Guardie sono a carico esclusivo della sede periferica identificata più vicina in relazione alla residenza dell’associato-Guardia Giurata..

E’ passibile di sanzione disciplinare l’Associato che si sia reso responsabile: di inosservanza dello Statuto, di scorrettezze sportive e disciplinari e di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri dell’Associato. Le sanzioni, che vengono irrogate dal CDN sono:

richiamo scritto,

sospensione temporanea fino ad un anno,

l’esclusione dalla partecipazione a manifestazioni dell’associazione

la radiazione.

ART. 6 - Iscrizioni Sedi Periferiche e Associati

a) Gli associati possono fare richiesta di iscrizione presso una sede periferica o presso la sede principale entro e non oltre il 30 settembre dell’anno solare. Ogni richiesta successiva a tale data verrà considerata valida come richiesta per l’esercizio successivo. L’iscrizione si rinnova con il pagamento della quota.

b) Le sedi periferiche, regolarmente iscritte il precedente anno solare si rinnovano formalmente in modo automatico ogni anno con il versamento delle quote degli associati e della sede entro e non oltre il 30 aprile. Il ritardo nell’iscrizione comporta la richiesta di nuova iscrizione.

Le sedi periferiche di nuova costituzione possono farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in corso. Ogni richiesta successiva a tale data verrà considerata valida come richiesta di costituzione di nuova sede per l’esercizio successivo.

ART. 7 - Cessazione della sede Periferica e dell’associato

Le sedi periferiche o gli associati cessano di appartenere a C.F.I. nei seguenti casi:

a) per mancato rinnovo sede o tessera;

b) per scioglimento volontario sede o recesso del singolo socio;

c) per radiazione deliberata dal consiglio direttivo in seguito a comportamenti illeciti contro il patrimonio naturalistico, per gravi comportamenti in palese contrasto al codice etico allegato al presente statuto, per gravi ed ingiustificate diffamazioni perpetrate a carico dei consiglieri nazionali e/o dei rappresentanti di sede periferica.

In ogni caso di cessazione o mancato rinnovo o radiazione non è prevista la restituzione della quota associativa precedentemente versata.

e) per condanne penalmente rilevanti passate in giudicato, o per condanne passate in giudicato inerenti a danni al patrimonio ambientale.

Vengono fatte salve tutte le azioni legali contro terzi per gli eventuali risarcimenti danni causati da diffamazioni o danni all’ambiente in cui C.F.I. possa costituirsi parte civile.

f) la quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi. In caso di decesso dell’associato la quota viene trasferita ai suoi eredi.

ART. 8 - Obblighi

I soggetti di C.F.I. sono tenuti a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti pena il richiamo verbale, scritto o per gravi ed insindacabili motivi la radiazione tramite delibera del CDN.

Tutte le cariche si presumono a titolo gratuito. Le spese sostenute dai Consiglieri per assolvere incarichi demandati dal Consiglio Direttivo Nazionale. saranno rimborsate su delibera del C.D.N. medesimo.

 

ART. 9 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati C.F.I possono:

a) partecipare e votare liberamente nelle Assemblee Ordinarie e Straordianarie; ciascun associato di maggiore età ha diritto ad un voto singolo.

b) partecipare a tutte le manifestazioni promosse da C.F.I. in tutto il territorio nazionale

Gli associati devono:

c) rispettare il Codice Etico adottato da C.F.I.

 

ART. 10 - Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale

I componenti del C.D.N cessano il loro incarico:

1) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente;

2) per dimissioni anche non contemporanee della metà più uno dei componenti il C.D.N.

La disciplina da seguire varia a seconda delle fattispecie che hanno comportato la decadenza.

1) impedimento permanente e/o dimissioni del Presidente:

l'ordinaria amministrazione viene affidata al Vice Presidente il quale dovrà provvedere a convocare e svolgere entro 30 giorni dall'evento un'assemblea del C.D.N, per il rinnovo delle cariche decadute.

2) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri: si avrà l'immediata decadenza anche del Presidente Federale al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea e delle nuove nomine. Tale assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dall’evento.

ART. 11 - Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio, organo operativo, provvede alla direzione dell'attività ed alla relativa gestione amministrando il patrimonio, predisponendo il rendiconto economico e finanziario entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al fine di presentarlo all’assemblea annuale ordinaria degli associati; eleggendo tra i Consiglieri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, assegnando ai consiglieri le sedi periferiche da coordinare ed assegnando ad ognuno le proprie deleghe; trattando le questioni di carattere generale relative normativa nazionale vigente in tema di esercizio della pesca;

deliberare ed accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni

da parte di sedi o soci, allo scopo di doverne prendere eventuali provvedimenti; nominare i Delegati Regionali e Provinciali; revocare precedenti radiazioni, approvare regolamenti attuativi di gestione eventi e/o luoghi di pesca; procedere alla accettazione o diniego di apertura nuova sede periferica; esaminare le richieste dei nuovi associati.

Il C.D.N. è convocato dal Presidente con lettera raccomandata r/r e si riunisce almeno 3 volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o 1/3 dei membri del C.D.N. ne facciano richiesta.

Il C.D.N. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Tuttavia se dopo due consecutive valide convocazioni tale maggioranza non venga raggiunta, alla terza consecutiva valida convocazione il CDN è validamente costituito con la presenza di almeno due consiglieri di cui uno deve essere il Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

ART. 12 - Segreteria

La Segreteria dipende direttamente dalla Presidenza, svolge attività di comunicazione verso le sedi, di consegna dei materiali,trasmissioni di richieste informazioni, registrazione delle sedi e dei soci, tiene la documentazione cartacea della associazione.

 

ART. 13 - Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta dai membri del C.D.N., dai Delegati Regionali, dai Delegati Provinciali e dai Presidenti delle Sedi Periferiche. E’ indetta su richiesta del presidente o dai 2/3 del C.D.N. o dai 2/3 di tutte le altre parti.

E’ organo consultivo che può deliberare solo in termini di "indicazioni" per il C.D.N. in tema di gestione della pesca, dei regolamenti, dei rapporti con gli enti o comunque parti terze oltre che di dare indicazioni generali e valutazioni sulle attività svolte o da svolgere.

La Consulta è presieduta dal Presidente

ART. 14 - Tenuta Registri Contabili

C.F.I. gestisce la propria contabilità secondo la normativa vigente prevista per le associazioni senza scopo di lucro.

Il rendiconto economico finanziario è riferito all’esercizio solare. Le deliberazioni dovranno essere riportate su appositi libri.

 

ART. 15 – Modifiche statutarie

Lo statuto può essere modificato in base a delibera dell’assemblea straordinaria.

Modifiche allo statuto possono:

- essere richieste al C.D.N. da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Il CDN, verificata la legittimità della richiesta, dovrà convocare l’assemblea Straordinaria entro 60 giorni dalla richiesta. L’assemblea dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il C.D.N. può altresì promuovere modifiche Statutarie su richiesta dei 2/3 dei consiglieri nazionali.

In tal caso si procede per la convocazione dell’assemblea come al punto precedente.

ART. 16 - Divieti

E’ fatto esplicito divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo imposizioni di legge.

ART. 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad enti con fini analoghi o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui alla lg 662/96 art. 3 comma 190.